mercoledì 17 dicembre 2014




I recenti fatti di cronaca nera hanno esaltato il ruolo delle riprese effettuate dalle telecamere sparse a pioggia lungo il perimetro di tutte le strade italiane .
Ma, mi chiedo, cosa succederà ora alla luce di questa recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ?? :

Con la sentenza n. C-212/13, depositata l’11 dicembre scorso, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee proibisce l’utilizzo da parte di soggetti privati di videocamere di sorveglianza che inquadrino la pubblica via, in quanto contrastanti con le norme sulla tutela della privacy di cui alla Direttiva 95/46 .


La direttiva sulla tutela dei dati personali si applica alla videoregistrazione realizzata mediante una videocamera di sorveglianza installata da una persona sulla sua abitazione familiare e diretta verso la pubblica via La direttiva consente nondimeno di valutare l’interesse legittimo di detta persona a proteggere i beni, la salute e la vita propri nonché della sua famiglia La direttiva sulla tutela dei dati personali 
consente, in linea di principio, di trattare dati di tal genere
solo se l’interessato ha dato il proprio consenso. Nondimeno, essa non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale

o domestico .
Nella sua odierna sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che la nozione di «dati personali» ai sensi della direttiva comprende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata
o identificabile. È considerata identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, mediante riferimento ad uno o più elementi specifici, caratteristici della sua identità fisica. Di conseguenza, l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale, poiché consente di identificare la persona interessata.
Parimenti, la videosorveglianza che comprenda la registrazione e l’immagazzinamento di dati
personali rientra nella sfera d’applicazione della direttiva, poiché costituisce un trattamento automatizzato di tali dati.
In secondo luogo, la Corte dichiara che l’esenzione prevista dalla direttiva relativamente al trattamento di dati effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico dev'essere interpretata in modo restrittivo. Pertanto, una videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico e che, di conseguenza, è diretta al di fuori della sfera privata della persona che tratta i dati non può essere considerata «un’attività esclusivamente personale o domestica».

In forza di quanto sopra esposto, sono utilizzabili come prova le immagini acquisite dagli investigatori utilizzando un mezzo che l'Alta Corte di Giustizia definisce chiaramente "Illegale" ??



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