lunedì 17 novembre 2014


La Costituzione Italiana è , a mio parere, come un grande quadro informale che, pur essendo sempre sotto gli occhi di tutti , ben pochi si prendono la briga di conoscere ed approfondire .
E questo è deleterio, soprattutto in un momento, come  quello attuale, nel quale si sta riscrivendo il dettato costituzionale .
Sperando di far cosa utile propongo una nota illustrativa e storica della Costituzione Italiana gentilmente resa disponibile da un Blog "amico" : http://cosaceraunavolta.wordpress.com/ .


Costituzione: storia, caratteri, valori e garanzie costituzionali

“La nostra Costituzione è bella, è viva e più attuale che mai, è sempre stata la mia Bibbia civile. E continuerà ad esserlo”.


Da queste parole dell’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ho preso spunto per elaborare questi appunti.
Scrivendo queste poche righe, inoltre, ho assimilato oggi più che mai l’importanza di questo documento, conquistato in maniera così drammatica, che regola la nostra vita sociale, economica e politica.
In questo momento storico la distanza fra i cittadini, vero fulcro del sistema democratico, e la classe politica è abissale mentre la Costituzione enuncia l’opposto:

“la sovranità appartiene al popolo “.

La Costituzione deve anche rappresentare l’unità nazionale cosi come il Presidente della Repubblica e gli altri organi costituzionali; purtroppo per questo paese anche l’unità nazionale è un problema e ciò è palesato dal fatto che siamo un popolo che si ricorda di essere italiano soltanto ogni 24 anni, quando il capitano di una squadra di calcio , rivelatosi poi di dubbia moralità, alza al cielo una coppa da festeggiare.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, in quanto rappresenta la base delta convivenza civile.
Nella Costituzione vengono fissati i princìpi ed i fini che lo Stato si pone e vengono regolati i rapporti con e fra i cittadini.
Tutte le altre leggi di un Paese devono ispirarsi alla Costituzione, formando l’insieme dell’ordinamento giuridico.

Storia della Costituzione
La Costituzione è , naturalmente, il prodotto di un lungo processo storico. Nel senso più ampio del termine, anche gli Stati più  primitivi, nel  momento in cui raggiungevano una pur minima organizzazione, avevano una Costituzione. In un senso pin ristretto e storicamente delimitato, considerando cioè la Costituzione come una conquista moderna, se ne può fare iniziare la storia a partire dal 1787. In tale data, la Convenzione di Filadelfia promulgò la “Costituzione Americana”, dopo che  le colonie inglesi in America, ribellatesi alla madrepatria, avevano raggiunto 1′indipendenza e scelto la repubblica quale forma istituzionale.
Per la prima volta nella storia, infatti, un documento veniva a confermare i diritti inalienabili del cittadino (come, per esempio, la libertà di pensiero e di religione) e la sovranità popolare.

        In Francia, nate dalla Rivoluzione Francese, si succedente tre Costituzioni (1791-17931795). La prima Costituzione rivoluzionaria (1791) si risolveva in un compromesso tra diverse forze politiche e sociali; la Costituzione del 1793, votata dalla Convenzione con l’appoggio di Maximilien Robespierre, sanciva il passaggio dalla monarchia alla repubblica ed era molto avanzata rispetto alla precedente. La Costituzione del 1795 ritornava su posizioni moderate, nel  tentativo di consolidare la vittoria delta borghesia e le sue conquiste, a scapito sia dell’aristocrazia, sia delle classi popolari.
Con Napoleone, tuttavia, una gran parte delle libertà e dei diritti appena conquistati furono gradualmente limitati. Nel  novembre del 1799, egli effettuò un colpo di Stato e formò un triumvirato insieme a Emmanuel-Joseph Sieyes e Pierre Roger-Ducos, attribuendosi il compito di dare at Paese una nuova Costituzione. Tale Costituzione conferiva al Primo Console, cioè a Napoleone stesso, poteri quasi dittatoriali, che  si estesero di pari passo con il rafforzarsi delta sua potenza, culminata nella auto-incoronazione a imperatore dei Francesi. Dopo il crollo definitivo di Napoleone (giugno 1815) e la conseguente restaurazione borbonica, i sovrani francesi, a causa delle mutate condizioni politico-sociali del Paese e del rafforzamento delta borghesia, dovettero concedere ai sudditi ((Carte)) sempre più  liberali.
Gli avvenimenti francesi risvegliarono e stimolarono l’opinione pubblica, sia all’interno delta nazione, sia all’estero.
Un chiaro esempio di questa diffusione del costituzionalismo liberale fu la rivoluzione del Belgio, avvenuta nel 1831, grazie alla quale il Paese si stacco dall’Olanda e si diede una propria Costituzione.

La Costituzione Italiana

Per quanto riguarda 1′Italia, si può parlare di Costituzione vera e propria solo a partire dallo Statuto concesso da Carlo Alberto al Piemonte e alla Sardegna ed esteso in seguito a tutto il Regno d’Italia (1861). Questa Costituzione, pero, era flessibile, quindi facilmente modificabile, e ciò aveva reso più volte possibile l’emanazione di leggi che  limitavano le libertà fondamentali.
Ciò si verifico in maniera irreparabile con il regime fascista, allorché Benito Mussolini, dopo la marcia su Roma, si impadronì del potere (28 ottobre 1922). I suoi oppositori furono ben presto messi a tacere con la forza, furono sciolti i partiti, ad esclusione del Partito Nazionale Fascista, e si costituì cosi uno Stato totalitario.
L’antico Statuto Albertino continuava ad essere tenuto in vita, ma la sua esistenza era ormai solo formale, essendo cadute tutte le concessioni libertarie in esso contenute ed essendosi accentrato tutto il potere nelle mani di Mussolini. La dittatura fascista si indebolì durante la seconda guerra mondiale, combattuta dall’Italia a fianco della Germania. L’andamento sfavorevole della guerra portò alla caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943. Vittorio Emanuele III cercò allora di restaurare l’antico Statuto, ma ciò non era più possibile, essendo questo, di fatto, inesistente. Al tentativo del sovrano si opposero, in particolare, i partiti riuniti nel CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) che  alla fine ebbero la meglio.
Con il decreto Legge 25 giugno 1944, si conferiva infatti al Popolo Italiano  il diritto di scegliere la forma costituzionale e quindi anche quella istituzionale, rinviando allo stesso tempo tale decisione al momento in cui il territorio nazionale sarebbe stato liberato.

         Vittorio Emanuele III, nel frattempo, abdicava in favore del figlio Umberto II, nel tentativo di salvare la monarchia. Il 2 giugno 1946, a suffragio universale, si tenne il referendum per la scelta della forma istituzionale da adottare (monarchia o repubblica) e le elezioni per la formazione dell’Assemblea Costituente. La maggioranza dei votanti scelse la repubblica ed i lavori della Costituente iniziarono, al fine di elaborare la nuova Costituzione dello Stato italiano.
I deputati dell’Assemblea appartenevano a diversi partiti, tra cui la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano ed il Partito Liberale Italiano. La Costituzione, promulgata dal capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola, entro in vigore il 1 ° gennaio 1948.

I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione della Repubblica Italiana presenta tre caratteristiche principali:
e una Costituzione votata dal popolo attraverso i suoi rappresentanti a differenza dello statuto albertino che fu ottriato (concesso dal Sovrano);
rigida, perché si può modificare o integrare solo con una larga maggioranza (art. 138);
lunga, 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali, perché dà molto spazio ai diritti e doveri dei cittadini

I VALORI DELLA COSTITUZIONE
L’articolo 1 della Costituzione italiana definisce subito la natura ed i valori dello Stato: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». L’Italia una Repubblica cioè una forma di governo di carattere rappresentativo in cui l’organo supremo (Capo dello Stato) viene eletto o dai cittadini o dal parlamento; il Capo dello Stato, quindi, esercita i suoi poteri per delega del popolo e per un tempo limitato.
L’articolo l, non si limita a definire 1′Italia una Repubblica, ma qualifica ulteriormente la Nazione come sovrana, democratica e fondata sul lavoro:

Democratica perché fondata su una visione egualitaria di tutti i diritti, sociali e politici, esercitati dal popolo direttamente, per via referendaria, o indirettamente per mezzo di rappresentanze elettive; il sistema democratico, inoltre, esige il pluralismo dei partiti politici, proprio perche a la democrazia che  garantisce la libertà per i cittadini di esprimere senza impedimenti le proprie idee e i propri convincimenti e di organizzarsi ed associarsi liberamente in gruppi (sindacati, confederazioni,ecc.) o forze politiche (i partiti), attraverso i quali concorrere alla scelta degli indirizzi politici generali del Paese. Il sistema democratico prevede che  le decisioni politiche le decisioni politiche vengono prese a maggioranza ma nel rispetto delle minoranze che possono dissentire.
Fondata sul lavoro perché accoglie il "Principio Lavorista"  che introduce il modello di Stato con al centro la persona, senza distinzioni di nascita o di censo. La dignità del cittadino e quindi commisurata esclusivamente alla sua capacità di concorrere al progresso materiale o spirituale della società.
Sovrana perché lo Stato è sovrano in quanto si pone in posizione di superiorità rispetto ad ogni altro soggetto, al fine di regolare la vita sociale stabilendo norme generali ed imponendone a tutti il rispetto. Per esercitare la propria sovranità e garantire la pace sociale, lo Stato assume il monopolio della forza.

I tre articoli successivi (2, 3 e 4) riguardano i principi di libertà e di uguaglianza politica e civile.
La Costituzione e divisa in parti:
gli articoli da 1 a 12 costituiscono la prima parte della struttura della Costituzione, denominata “Principi fondamentali “; gli articoli da 13 a 54 costituiscono la parte riguardante i “Diritti e Doveri dei cittadini “, mentre dall’articolo 55 all’articolo 139 c’è la parte riguardante 1′ Ordinamento della Repubblica “, queste due parti sono a loro volta divise in titoli; l’ultima parte della Costituzione riguarda le XVIII “disposizioni transitorie e finali “.

GARANZIE COSTITUZIONALI
Le garanzie costituzionali sono previste della Costituzione, al Titolo VI sezioni 1 e 2, nella parte dedicata all’ordinamento della Repubblica.
La sezione I (artt.134,135,136,137) si occupa della Corte Costituzionale, mentre la sezione 2 (artt. 138, 139) regola la revisione della Costituzione e le leggi costituzionali.

Corte Costituzionale
In regimi di Costituzione rigida, come la nostra, il legislatore incontra dei precisi limiti nella emanazione delle leggi, che non possono essere in contrasto con la Costituzione. L’organo creato dalla nostra Costituzione per effettuare il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge è  la Corte Costituzionale. La Corte non ha iniziativa rispetto alle sue competenze, quindi non compie questo controllo in modo preventivo (al momento cioè dell’emanazione dell’atto). Si attiva solo se e quando il suo giudizio viene richiesto con:
ricorso diretto: e consentito solo al 
Governo e alle Regioni (art. 127 Cost.), che possono promuovere la questione di legittimità costituzionale direttamente davanti alla Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto: 
il Consiglio dei Ministri, quando ritenga che  una legge regionale ecceda la competenza della Regione.
La Giunta regionale, quando ritenga che  una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza.

procedimento incidentale: e consentito agli altri soggetti interessati a verificare la legittimità costituzionale di una norma di Legge (art. 127 Cost.). Può accadere che, nel torso di un processo, una delle parti o lo stesso giudice si renda conto che  la norma che  si deve applicare al caso concreto potrebbe essere incostituzionale. Il giudice esamina la questione e, se la ritiene non manifestamente infondata (se nutre qualche dubbio sulla sua costituzionalità), sospende il processo con un’ordinanza e invia gli atti alla Corte costituzionale che emetterà una sentenza:
• di rigetto: conferma la costituzionalità delta legge, che continua ad essere efficace
• di accoglimento: fa perdere efficacia alla norma dal giorno successive alla pubblicazione delta sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
I processi civili già decisi con sentenza passata in giudicato (non più  appellabile) non potranno essere riaperti. I processi penali, invece, dovranno essere riconsiderati e la pena inflitta sulla base delta legge dichiarata successivamente incostituzionale dovrà essere annullata.

Alla Corte Costituzionale è stato anche affidato il compito di giudicare:

sui conflitti di attribuzione tra i massimi organi dello Stato che  si verifica quando un organo, con i suoi atti, invade o minaccia di invadere, la competenza di un altro organo. Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regioni non può vertere su questioni legislative, oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni sono solo competenze normative senza forza di legge (competenza regolamentare) e competenze amministrative.
sulle accuse contro il Presidente delta Repubblica. Il giudizio sull’accusa del Presidente delta Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione viene esercitato dalla Corte su istanza del Parlamento (messa in stato di accusa). La Corte non giudica nella sua composizione ordinaria di 15 giudici, ma con una composizione straordinaria, nella quale ai giudici ordinari vengono aggiunti 16 membri aggregati, estratti a sorte da uno speciale elenco di cittadini che il Parlamento in seduta comune aggiorna ogni 9 anni.
In caso di condanna, la Corte può irrogare sanzioni penali a sua discrezione purché contenute entro il massimo della pena possibile previsto dal diritto vigente. Questo perché i codici e le altre leggi penali non prevedono i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione e non prevedono neppure le relative pene

sull’ammissibilità dei referendum 1′art. 75 Cost. dispone che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di ratifica di trattati internazionali.
Oltre a queste materie, la Corte ha ritenuto inammissibili anche i referendum contrari ai valori costituzionali o che  propongano quesiti non sufficientemente chiari.

I 15 componenti delta Corte sono nominati: per un terzo (5) dal presidente delta Repubblica; per un terzo (5) dal Parlamento in seduta comune; per un terzo (5) dalle supreme magistrature dello Stato (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti) I giudici durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. La Corte elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletto. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con 1′esercizio delta professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
“Contre le decisioni della Corte costituzionale non é ammessa alcuna impugnazione” (art 137), ma nel corso di un diverso processo, la questione di legittimità della stessa legge può essere riproposta alla Corte costituzionale.

Leggi Costituzionali e di revisione costituzionale

La nostra è una Costituzione rigida. Ciò vuol dire che può essere modificata solo da Leggi Costituzionali, che vengono approvate con un procedimento particolare (art. 138 Cost.):
 la legge deve essere approvata due volte da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione .
 se la seconda approvazione avviene con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la legge può essere immediatamente promulgata e pubblicata
 se invece, la seconda approvazione avviene con la sola maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, la legge può essere sottoposta a referendum popolare. 11 referendum può essere chiesto da 500.000 elettori, da1 20 % «dei componenti di ciascuna Camera o da 5 consigli regionali
 se entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale non viene presentata richiesta di referendum, la legge viene promulgata dal Capo dello Stato.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (Art. 139)
In altri termini, il nostro attuale ordinamento o è Repubblicano o non è .


Se si volesse restaurare la Monarchia, si dovrebbe ricorrere non alle via legali bensì ad un procedimento extralegale che non solo abbatterebbe la Repubblica ma anche la struttura costituzionale sulla quale essa è fondata (ad esempio un colpo di Stato o una rivoluzione).

Gabry





Nessun commento:

Posta un commento

Ogni giorno  la Chiesa celebra la S. Eucaristia ; La  offre a  Dio  in sacrificio di lode, la dona in cibo ai  fedeli, la  conser...