La Costituzione Italiana è , a mio parere, come un grande quadro informale che, pur essendo sempre sotto gli occhi di tutti , ben pochi si prendono la briga di conoscere ed approfondire .
E questo è deleterio, soprattutto in un momento, come quello attuale, nel quale si sta riscrivendo il dettato costituzionale .
Sperando di far cosa utile propongo una nota illustrativa e storica della Costituzione Italiana gentilmente resa disponibile da un Blog "amico" : http://cosaceraunavolta.wordpress.com/ .
Costituzione: storia, caratteri, valori e garanzie costituzionali
“La nostra Costituzione è bella,
è viva e più attuale che mai, è sempre stata la mia Bibbia civile. E continuerà
ad esserlo”.
Da queste parole dell’ex
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ho preso spunto per elaborare
questi appunti.
Scrivendo queste poche righe,
inoltre, ho assimilato oggi più che mai l’importanza di questo documento,
conquistato in maniera così drammatica, che regola la nostra vita sociale,
economica e politica.
In questo momento storico la
distanza fra i cittadini, vero fulcro del sistema democratico, e la classe
politica è abissale mentre la Costituzione enuncia l’opposto:
“la sovranità
appartiene al popolo “.
La Costituzione deve anche
rappresentare l’unità nazionale cosi come il Presidente della Repubblica e gli
altri organi costituzionali; purtroppo per questo paese anche l’unità nazionale
è un problema e ciò è palesato dal fatto che siamo un popolo che si ricorda di
essere italiano soltanto ogni 24 anni, quando il capitano di una squadra di
calcio , rivelatosi poi di dubbia moralità, alza al cielo una coppa da
festeggiare.
La Costituzione è la legge
fondamentale dello Stato, in quanto rappresenta la base delta convivenza
civile.
Nella Costituzione vengono
fissati i princìpi ed i fini che lo Stato si pone e vengono regolati i rapporti
con e fra i cittadini.
Tutte le altre leggi di un Paese
devono ispirarsi alla Costituzione, formando l’insieme dell’ordinamento
giuridico.
Storia della Costituzione
La Costituzione è , naturalmente,
il prodotto di un lungo processo storico. Nel senso più ampio del termine, anche
gli Stati più primitivi, nel momento in cui raggiungevano una pur minima
organizzazione, avevano una Costituzione. In un senso pin ristretto e
storicamente delimitato, considerando cioè la Costituzione come una conquista
moderna, se ne può fare iniziare la storia a partire dal 1787. In tale data, la
Convenzione di Filadelfia promulgò la “Costituzione Americana”, dopo che le colonie inglesi in America, ribellatesi
alla madrepatria, avevano raggiunto 1′indipendenza e scelto la repubblica quale
forma istituzionale.
Per la prima volta nella storia,
infatti, un documento veniva a confermare i diritti inalienabili del cittadino
(come, per esempio, la libertà di pensiero e di religione) e la sovranità
popolare.
In Francia, nate dalla Rivoluzione
Francese, si succedente tre Costituzioni (1791-17931795). La prima Costituzione
rivoluzionaria (1791) si risolveva in un compromesso tra diverse forze
politiche e sociali; la Costituzione del 1793, votata dalla Convenzione con
l’appoggio di Maximilien Robespierre, sanciva il passaggio dalla monarchia alla
repubblica ed era molto avanzata rispetto alla precedente. La Costituzione del
1795 ritornava su posizioni moderate, nel tentativo di consolidare la vittoria delta
borghesia e le sue conquiste, a scapito sia dell’aristocrazia, sia delle classi
popolari.
Con Napoleone, tuttavia, una gran
parte delle libertà e dei diritti appena conquistati furono gradualmente
limitati. Nel novembre del 1799, egli
effettuò un colpo di Stato e formò un triumvirato insieme a Emmanuel-Joseph
Sieyes e Pierre Roger-Ducos, attribuendosi il compito di dare at Paese una
nuova Costituzione. Tale Costituzione conferiva al Primo Console, cioè a
Napoleone stesso, poteri quasi dittatoriali, che si estesero di pari passo con il rafforzarsi
delta sua potenza, culminata nella auto-incoronazione a imperatore dei
Francesi. Dopo il crollo definitivo di Napoleone (giugno 1815) e la conseguente
restaurazione borbonica, i sovrani francesi, a causa delle mutate condizioni
politico-sociali del Paese e del rafforzamento delta borghesia, dovettero
concedere ai sudditi ((Carte)) sempre più liberali.
Gli avvenimenti francesi
risvegliarono e stimolarono l’opinione pubblica, sia all’interno delta nazione,
sia all’estero.
Un chiaro esempio di questa
diffusione del costituzionalismo liberale fu la rivoluzione del Belgio,
avvenuta nel 1831, grazie alla quale il Paese si stacco dall’Olanda e si diede
una propria Costituzione.
La Costituzione Italiana
Per quanto riguarda 1′Italia, si
può parlare di Costituzione vera e propria solo a partire dallo Statuto
concesso da Carlo Alberto al Piemonte e alla Sardegna ed esteso in seguito a
tutto il Regno d’Italia (1861). Questa Costituzione, pero, era flessibile,
quindi facilmente modificabile, e ciò aveva reso più volte possibile
l’emanazione di leggi che limitavano le
libertà fondamentali.
Ciò si verifico in maniera
irreparabile con il regime fascista, allorché Benito Mussolini, dopo la marcia
su Roma, si impadronì del potere (28 ottobre 1922). I suoi oppositori furono
ben presto messi a tacere con la forza, furono sciolti i partiti, ad esclusione
del Partito Nazionale Fascista, e si costituì cosi uno Stato totalitario.
L’antico Statuto Albertino
continuava ad essere tenuto in vita, ma la sua esistenza era ormai solo
formale, essendo cadute tutte le concessioni libertarie in esso contenute ed
essendosi accentrato tutto il potere nelle mani di Mussolini. La dittatura
fascista si indebolì durante la seconda guerra mondiale, combattuta dall’Italia
a fianco della Germania. L’andamento sfavorevole della guerra portò alla caduta
di Mussolini, il 25 luglio 1943. Vittorio Emanuele III cercò allora di
restaurare l’antico Statuto, ma ciò non era più possibile, essendo questo, di
fatto, inesistente. Al tentativo del sovrano si opposero, in particolare, i partiti
riuniti nel CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) che alla fine ebbero la meglio.
Con il decreto Legge 25 giugno
1944, si conferiva infatti al Popolo Italiano il diritto di scegliere la forma
costituzionale e quindi anche quella istituzionale, rinviando allo stesso tempo
tale decisione al momento in cui il territorio nazionale sarebbe stato
liberato.
Vittorio Emanuele III, nel frattempo,
abdicava in favore del figlio Umberto II, nel tentativo di salvare la
monarchia. Il 2 giugno 1946, a suffragio universale, si tenne il referendum per
la scelta della forma istituzionale da adottare (monarchia o repubblica) e le
elezioni per la formazione dell’Assemblea Costituente. La maggioranza dei
votanti scelse la repubblica ed i lavori della Costituente iniziarono, al fine
di elaborare la nuova Costituzione dello Stato italiano.
I deputati dell’Assemblea
appartenevano a diversi partiti, tra cui la Democrazia Cristiana, il Partito
Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano ed il Partito Liberale
Italiano. La Costituzione, promulgata dal capo dello Stato provvisorio Enrico
De Nicola, entro in vigore il 1 ° gennaio 1948.
I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione della Repubblica
Italiana presenta tre caratteristiche principali:
➢ e una
Costituzione votata dal popolo attraverso i suoi rappresentanti a differenza
dello statuto albertino che fu ottriato (concesso dal Sovrano);
➢
rigida, perché si può modificare o integrare solo con una larga maggioranza
(art. 138);
➢
lunga, 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali, perché dà molto
spazio ai diritti e doveri dei cittadini
I VALORI DELLA COSTITUZIONE
L’articolo 1 della Costituzione
italiana definisce subito la natura ed i valori dello Stato: l’Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». L’Italia una
Repubblica cioè una forma di governo di carattere rappresentativo in cui
l’organo supremo (Capo dello Stato) viene eletto o dai cittadini o dal
parlamento; il Capo dello Stato, quindi, esercita i suoi poteri per delega del
popolo e per un tempo limitato.
L’articolo l, non si limita a
definire 1′Italia una Repubblica, ma qualifica ulteriormente la Nazione come
sovrana, democratica e fondata sul lavoro:
➢ Democratica
perché fondata su una visione egualitaria di tutti i diritti, sociali e
politici, esercitati dal popolo direttamente, per via referendaria, o
indirettamente per mezzo di rappresentanze elettive; il sistema democratico,
inoltre, esige il pluralismo dei partiti politici, proprio perche a la
democrazia che garantisce la libertà per
i cittadini di esprimere senza impedimenti le proprie idee e i propri
convincimenti e di organizzarsi ed associarsi liberamente in gruppi (sindacati,
confederazioni,ecc.) o forze politiche (i partiti), attraverso i quali
concorrere alla scelta degli indirizzi politici generali del Paese. Il sistema
democratico prevede che le decisioni
politiche le decisioni politiche vengono prese a maggioranza ma nel rispetto
delle minoranze che possono dissentire.
➢ Fondata
sul lavoro perché accoglie il "Principio Lavorista" che introduce il modello di
Stato con al centro la persona, senza distinzioni di nascita o di censo. La
dignità del cittadino e quindi commisurata esclusivamente alla sua capacità di
concorrere al progresso materiale o spirituale della società.
➢ Sovrana
perché lo Stato è sovrano in quanto si pone in posizione di superiorità
rispetto ad ogni altro soggetto, al fine di regolare la vita sociale stabilendo
norme generali ed imponendone a tutti il rispetto. Per esercitare la propria
sovranità e garantire la pace sociale, lo Stato assume il monopolio della
forza.
I tre articoli successivi (2, 3 e
4) riguardano i principi di libertà e di uguaglianza politica e civile.
La Costituzione e divisa in
parti:
gli articoli da 1 a 12
costituiscono la prima parte della struttura della Costituzione, denominata
“Principi fondamentali “; gli articoli da 13 a 54 costituiscono la parte
riguardante i “Diritti e Doveri dei cittadini “, mentre dall’articolo 55
all’articolo 139 c’è la parte riguardante 1′ Ordinamento della Repubblica “,
queste due parti sono a loro volta divise in titoli; l’ultima parte della Costituzione
riguarda le XVIII “disposizioni transitorie e finali “.
GARANZIE COSTITUZIONALI
Le garanzie costituzionali sono
previste della Costituzione, al Titolo VI sezioni 1 e 2, nella parte dedicata
all’ordinamento della Repubblica.
La sezione I
(artt.134,135,136,137) si occupa della Corte Costituzionale, mentre la sezione
2 (artt. 138, 139) regola la revisione della Costituzione e le leggi
costituzionali.
Corte Costituzionale
In regimi di Costituzione rigida,
come la nostra, il legislatore incontra dei precisi limiti nella emanazione
delle leggi, che non possono essere in contrasto con la Costituzione. L’organo
creato dalla nostra Costituzione per effettuare il controllo sulla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge è la Corte Costituzionale. La Corte non ha iniziativa rispetto alle sue competenze, quindi
non compie questo controllo in modo preventivo (al momento cioè dell’emanazione
dell’atto). Si attiva solo se e quando il suo giudizio viene richiesto con:
➢
ricorso diretto: e consentito solo al
Governo e alle Regioni (art. 127 Cost.),
che possono promuovere la questione di legittimità costituzionale direttamente
davanti alla Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto:
il Consiglio
dei Ministri, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione.
La Giunta regionale, quando
ritenga che una legge o un atto avente
forza di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di
competenza.
➢
procedimento incidentale: e consentito agli altri soggetti interessati a
verificare la legittimità costituzionale di una norma di Legge (art. 127
Cost.). Può accadere che, nel torso di un processo, una delle parti o lo stesso
giudice si renda conto che la norma che si deve applicare al caso concreto potrebbe
essere incostituzionale. Il giudice esamina la questione e, se la ritiene non
manifestamente infondata (se nutre qualche dubbio sulla sua costituzionalità),
sospende il processo con un’ordinanza e invia gli atti alla Corte
costituzionale che emetterà una sentenza:
• di rigetto: conferma la
costituzionalità delta legge, che continua ad essere efficace
• di accoglimento: fa perdere
efficacia alla norma dal giorno successive alla pubblicazione delta sentenza
sulla Gazzetta Ufficiale.
I processi civili già decisi con
sentenza passata in giudicato (non più appellabile) non potranno essere riaperti. I
processi penali, invece, dovranno essere riconsiderati e la pena inflitta sulla
base delta legge dichiarata successivamente incostituzionale dovrà essere
annullata.
Alla Corte Costituzionale è stato
anche affidato il compito di giudicare:
➢ sui
conflitti di attribuzione tra i massimi organi dello Stato che si verifica quando un organo, con i suoi atti,
invade o minaccia di invadere, la competenza di un altro organo. Il conflitto
di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regioni non può vertere su questioni
legislative, oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra
Regioni sono solo competenze normative senza forza di legge (competenza
regolamentare) e competenze amministrative.
➢ sulle
accuse contro il Presidente delta Repubblica. Il giudizio sull’accusa del
Presidente delta Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione
viene esercitato dalla Corte su istanza del Parlamento (messa in stato di
accusa). La Corte non giudica nella sua composizione ordinaria di 15 giudici,
ma con una composizione straordinaria, nella quale ai giudici ordinari vengono
aggiunti 16 membri aggregati, estratti a sorte da uno speciale elenco di
cittadini che il Parlamento in seduta comune aggiorna ogni 9 anni.
In caso di condanna, la Corte può
irrogare sanzioni penali a sua discrezione purché contenute entro il massimo
della pena possibile previsto dal diritto vigente. Questo perché i codici e le
altre leggi penali non prevedono i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione
e non prevedono neppure le relative pene
➢
sull’ammissibilità dei referendum 1′art. 75 Cost. dispone che non possono
essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e indulto e di ratifica di trattati internazionali.
Oltre a queste materie, la Corte
ha ritenuto inammissibili anche i referendum contrari ai valori costituzionali
o che propongano quesiti non
sufficientemente chiari.
I 15 componenti delta Corte sono
nominati: per un terzo (5) dal presidente delta Repubblica; per un terzo (5)
dal Parlamento in seduta comune; per un terzo (5) dalle supreme magistrature
dello Stato (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno
dalla Corte dei conti) I giudici durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili.
La Corte elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica 3 anni e può
essere rieletto. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con 1′esercizio delta
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
“Contre le decisioni della Corte
costituzionale non é ammessa alcuna impugnazione” (art 137), ma nel corso di un
diverso processo, la questione di legittimità della stessa legge può essere
riproposta alla Corte costituzionale.
Leggi Costituzionali e di
revisione costituzionale
La nostra è una Costituzione
rigida. Ciò vuol dire che può essere modificata solo da Leggi Costituzionali,
che vengono approvate con un procedimento particolare (art. 138 Cost.):
la legge deve essere approvata
due volte da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a tre mesi tra la
prima e la seconda deliberazione .
se la seconda approvazione
avviene con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la
legge può essere immediatamente promulgata e pubblicata
se invece, la seconda
approvazione avviene con la sola maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione, la legge può essere sottoposta a
referendum popolare. 11 referendum può essere chiesto da 500.000 elettori, da1
20 % «dei componenti di ciascuna Camera o da 5 consigli regionali
se entro 3 mesi dalla
pubblicazione della legge costituzionale non viene presentata richiesta di
referendum, la legge viene promulgata dal Capo dello Stato.
La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale (Art. 139)
In altri termini, il nostro
attuale ordinamento o è Repubblicano o non è .
Se si volesse restaurare la
Monarchia, si dovrebbe ricorrere non alle via legali bensì ad un procedimento
extralegale che non solo abbatterebbe la Repubblica ma anche la struttura
costituzionale sulla quale essa è fondata (ad esempio un colpo di Stato o una
rivoluzione).


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