"Basta con un Presidente del Consiglio non eletto dal Popolo"
Frase ad effetto ma ........
Nel corso della recente campagna referendaria la frase posta al titolo di questo post è rimbalzata da un social all'altro, da un sito all'altro, da un messaggino all'altro . Nello specifico prima era Renzi così come adesso tocca a Gentiloni .
Già, frase ad effetto e di sicura presa ma le cose come stanno veramente ??
La
Costituzione parla chiaro
Bisogna ricordare, ancora una volta, quanto
riportato nella Costituzione spiegando di seguito (nel modo più semplice
possibile) gli articoli riguardanti l’argomento.
Art. 1: La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Il Popolo è “sovrano”, ma i suoi poteri sono limitati dalla
stessa Costituzione: pur esercitando il proprio potere con il voto (es.
elezioni, referendum), di fatto non governa. Ciò viene spiegato negli articolo
successivi (Parte II della Costituzione).
Art. 56: La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Art.58: I senatori sono eletti a suffragio universale e
diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Il Parlamento viene eletto dal Popolo.
Art. 67: Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
I parlamentari hanno libertà di voto e possono votare ciò
che ritengono opportuno, anche contro il parere di chi lo ha eletto. “La
Nazione” non è il Popolo.
Art. 68: I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Viene ulteriormente sottolineata la mancanza del “vincolo di
mandato”.
Art. 83: Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri
Art. 92: Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e,
su proposta di questo, i Ministri.
A nominare il Presidente del Consiglio e il Governo non è
il Popolo, ma il Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento espressione
del voto popolare.
Art. 94: Il Governo
deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Presidente del
Consiglio e il suo Governo, nominati dal Presidente della Repubblica, devono
ricevere la fiducia al Parlamento, che a sua volta può sfiduciarlo.
Il Popolo, di fatto, non può sfiduciare un Governo, non può
sfiduciare il Parlamento e non può sfiduciare il Presidente della Repubblica
(vale la pena di ricordare la parola “limiti” all’articolo 1?).
Tutto molto semplice e lineare, non si parla in nessun
modo di un regime presidenziale dove viene eletto un Presidente del Consiglio
direttamente dal voto popolare.
Questo dice la Costituzione e fino a che non la si cambia le cose restano così,
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