lunedì 26 dicembre 2016




"Basta con un Presidente del Consiglio non eletto dal Popolo" 
Frase ad effetto ma ........


Nel corso della recente campagna referendaria la frase posta al titolo di questo post è rimbalzata da un social all'altro, da un sito all'altro, da un messaggino all'altro . Nello specifico prima era Renzi così come adesso tocca a Gentiloni .
Già, frase ad effetto e di sicura presa ma le cose come stanno veramente ??



La Costituzione parla chiaro


Bisogna ricordare, ancora una volta, quanto riportato nella Costituzione spiegando di seguito (nel modo più semplice possibile) gli articoli riguardanti l’argomento.

Art. 1: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Il Popolo è “sovrano”, ma i suoi poteri sono limitati dalla stessa Costituzione: pur esercitando il proprio potere con il voto (es. elezioni, referendum), di fatto non governa. Ciò viene spiegato negli articolo successivi (Parte II della Costituzione).

Art. 56: La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Art.58: I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Il Parlamento viene eletto dal Popolo.

Art. 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I parlamentari hanno libertà di voto e possono votare ciò che ritengono opportuno, anche contro il parere di chi lo ha eletto. “La Nazione” non è il Popolo.

Art. 68: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Viene ulteriormente sottolineata la mancanza del “vincolo di mandato”.

Art. 83: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri

Art. 92: Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
A nominare il Presidente del Consiglio e il Governo non è il Popolo, ma il Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento espressione del voto popolare.

Art. 94: Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Presidente del Consiglio e il suo Governo, nominati dal Presidente della Repubblica, devono ricevere la fiducia al Parlamento, che a sua volta può sfiduciarlo.

Il Popolo, di fatto, non può sfiduciare un Governo, non può sfiduciare il Parlamento e non può sfiduciare il Presidente della Repubblica (vale la pena di ricordare la parola “limiti” all’articolo 1?).

Tutto molto semplice e lineare, non si parla in nessun modo di un regime presidenziale dove viene eletto un Presidente del Consiglio direttamente dal voto popolare.
Questo dice la Costituzione e fino a che non la si cambia le cose restano così,

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