mercoledì 22 marzo 2017



                           Noi di Diogenepitagora lo avevamo detto da subito .......


Quando ascolti un bel brano musicale, anche se non sei Muti, una nota stonata la percepisci subito .

Quando parli con una persona che conosci da poco, percepisci subito se ci sei 
"in sintonia" .

Quando metti i piedi giù dal letto, ci vuol poco a capire che giornata sarà .

Quando abbiamo cominciato a seguire questa brutta storia degli elenchi delle Obbedienze Massoniche sequestrati dall'Antimafia, qualcosa ci "stonava" da subito .

Adesso, e non è una difesa d'ufficio, le cose cominciano ad essere chiare .

Per dipanare la matassa, dobbiamo per forza rifarci al Decreto Istitutivo (Legge Ordinaria n. 87 del 19.7.2013 - G.U. n. 175 del 27 Luglio 2013)  della Commissione, firmato dal Presidente della Repubblica,  il quale ne delinea i poteri .

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 


Adesso, non voglio soffermarmi come un'Organo composto da appartenenti a Partiti Politici, possa avere poteri giudiziari mentre coloro che esercitano i poteri giudiziari (Magistrati)  non possono essere iscritti a partiti politici , ma devo forzatamente soffermarmi sulla frase "Limitazioni dell'autorità giudiziaria", espressione che delimita la sfera di operatività della Commissione d'inchiesta, che gode delle medesime attribuzioni di cui fruisce l'autorità giurisdizionale nella cd. fase istruttoria, ma è soggetta alle stesse limitazioni nell'esercizio delle sue funzioni.

Conseguenza diretta ne è che, nell'emanazione del Decreto di Sequestro  del quale , di seguito, riporto il testo integrale firmato dall'On. Bindi, va fatto doveroso riferimento a quella parte del Codice di Diritto Penale che ne norma l'emanazione . Andiamo con ordine e leggiamo il Decreto di Sequestro ( cambia il nome ma uguale per le Obbedienze) :

IL TESTO DEL DECRETO DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO FIRMATO IL 1° MARZO 2017 DA ROSY BINDI
La Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
 Premesso
– che la Commissione, istituita ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, nell’adempimento dei compiti previsti dall’art. 1 della legge 19 luglio 2013, n. 87, sta svolgendo un’inchiesta sui rapporti tra mafie e massoneria, originata anche dalle risultanze di alcuni procedimenti penali recenti che peraltro attualizzano fatti similari del passato, e finalizzata ad “accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni” e, soprattutto, ad “accertare la congruità della normativa vigente” per formulare “le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato” (cfr. art 1, comma 1, lett. ed e, legge cit.);
– che dalle audizioni finora svolte e dalla documentazione acquisita, è emerso il concreto pericolo dell’infiltrazione di cosa nostra e della ‘ndrangheta in una parte della massoneria, facilitata dalla riservatezza e dai vincoli di obbedienza che spesso caratterizzano le associazioni massoniche, e si è altresì evidenziato che, parallelamente alla metamorfosi delle associazioni mafiose, sempre più collusive, il componimento di interessi illeciti può avvenire anche attraverso logge massoniche cui talvolta aderiscono esponenti della classe dirigente e dell’imprenditoria del Paese;
 – che, per la proficua prosecuzione dell’inchiesta parlamentare, è indispensabile e urgente acquisire gli elenchi nominativi degli aderenti alle associazioni massoniche, al fine di verificare se sono presenti tra gli iscritti, e la relativa incidenza numerica, soggetti riconducibili a vario titolo alle organizzazioni mafiose;
– che, in particolare, si ritiene necessario acquisire, allo stato, in via prioritaria, gli elenchi nominativi delle logge della Sicilia e della Calabria (trattandosi delle regioni teatro delle principali indagini penali, passate e recenti, in cui si registra un rilevante e crescente numero di appartenenti alla massoneria), comprensivi degli iscritti a partire dall’anno 1990 (periodo questo in cui iniziano le più pregnanti segnalazioni, in ambito giudiziario e anche massonico, sulle infiltrazioni mafiose in taluni contesti della massoneria);
– che la Commissione ha richiesto ai Gran maestri auditi, compreso quello del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani, sia nel corso delle rispettive audizioni sia per iscritto, l’invio degli elenchi suddetti;
– che tali richieste non hanno finora ottenuto riscontro poiché è stata opposta, talvolta, la mancanza di legittimazione della Commissione ex art. 82 della Costituzione, in assenza di una notitia criminis e di un fatto di reato a carico dei singoli iscritti; talaltra, la legge sulla privacy che vieterebbe la consegna o, comunque, la subordinerebbe all’acquisizione del consenso degli interessati;
– che le motivazioni addotte a sostegno del diniego sono infondate;
– che, per la consolidata giurisprudenza sull’art. 82 della Costituzione, le inchieste parlamentari, essendo finalizzate ad “esplicare un ‘attività conoscitiva (…) propedeutica all’esercizio della legislazione” e avendo, pertanto, le indagini e gli esami natura politica e non giurisdizionale, mantengono “intatta la radicale divergenza”, nei presupposti e nei fini, dall’attività giudiziaria; che, di converso, il richiamo agli stessi poteri e alle stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria crea un mero “parallelismo” e non “una identificazione” in quanto serve “solo a disciplinare il modus procedendi” attraverso il rinvio alle norme processuali, “ovviamente se in quanto applicabili” e con “la necessità di una interpretazione sostitutiva” (nel senso che, ad esempio, in tema di sequestro, “il potere delle commissioni parlamentari di inchiesta deve intendersi limitato alle cose pertinenti all’inchiesta” e non alle cose pertinenti al reato);
– che è pacifico, inoltre, che il diritto alla privacy non trova tutela nell’ordinamento come bene inviolabile ed è quindi destinato a soccombere di fronte ad interessi di natura superiore e che, in particolare, “cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività “; che, di conseguenza, in tema di protezione dei dati personali, la relativa disciplina “non trova applicazione (…) quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo” e, comunque, nell’ambito delle attività svolte da “commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell’art. 82 della Costituzione”;
– che, in ogni caso, la Commissione ha stabilito che gli elenchi da acquisire saranno assoggettati al regime di segretezza, pertanto non soggetti alla divulgazione, ai sensi degli alito 5 e 6 della legge istitutiva cit., così da escludere comunque qualsiasi pregiudizio alla riservatezza altrui;
– che, inoltre, nel corso delle sue audizioni, il Gran maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani ha riferito dello scioglimento di alcune logge calabresi per ragioni rituali ed organizzative, mentre si è successivamente accertato che, almeno una di queste, è stata disciolta anche per “possibile inquinamento, addirittura di carattere malavitoso, riconducibile all’ambiente circostante”; .
– che, pertanto, è indispensabile, anche tenuto conto della suddetta discrasia, verificare altresì quali logge siano state soppresse o comunque sospese in Calabria e in Sicilia, dal 1990 ad oggi, e le relative ragioni, formali e sostanziali;
che la Commissione poiché, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione e dell’art. 1, comma 2 della legge istitutiva, procede “alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”, ha deliberato, nella seduta odierna, di acquisire gli atti suindicati attraverso la perquisizione e il sequestro disciplinati dagli artt. 247 e seguenti del codice di procedura penale;
Dispone
  1. a) la perquisizione della sede del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustinianisita a Roma, in via di San Pancrazio n. 8, compresi pertinenze, adiacenze, accessori, mobili o immobili, computer e sistemi informatici ancorché protetti da misure di sicurezza, ad essa riconducibili, al fine di
individuare e acquisire:
– gli elenchi nominativi degli appartenenti a qualunque titolo alle logge della Calabria e della Sicilia del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustinianidal 1990 ad oggi, comprendenti anche coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano smesso di farne parte o di operarvi, nonché,
per tutti, l’indicazione del grado e della mansione;
– gli atti inerenti alle logge calabresi e siciliane del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani comunque sospese o cessate, dal 1990 ad oggi, comprensivi dell’elenco nominativo dei rispettivi appartenenti a qualunque titolo e dei loro fascicoli personali, degli accertamenti svolti e dei provvedimenti assunti;
  1. b) l’adozione, nel corso della perquisizione sui computer e sistemi informatici, di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, ai sensi del comma l-bis dell’art. 247 del c.p.p.;
  2. c) il sequestro degli atti suindicati che si trovino in formato cartaceo;
  3. d) il sequestro dei sistemi e supporti informatici di qualunque natura contenenti gli atti suindicati, con successiva e tempestiva estrazione di copia nel contraddittorio con gli interessati, con modalità tali da assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e da evitare l’alterazione dei dati originali, e con restituzione, al termine delle operazioni, dei medesimi supporti sequestrati agli aventi diritto;
  4. e) lo svolgimento delle operazioni con l’ausilio di personale tecnico di cui la polizia giudiziaria procedente intenderà avvalersi;
  5. f) la rimozione di eventuali ostacoli fissi che possano frapporsi al regolare svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto, con modalità tali da recare il minore danno possibile;
  6. g) la prosecuzione delle operazioni, qualora necessario, anche al di fuori dei limiti temporali indicati nell’art. 251 c.p.p.;
  7. h) la custodia di quanto sequestrato presso locali nella disponibilità della polizia giudiziaria delegata, idonei ad evitare accessi informatici diversi da quelli in contraddittorio tra le parti, attribuendo sin d’ora agli atti sequestrati il regime di segretezza ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge istitutiva 19 luglio 2013, n.87;
  8. i) la consegna, all’inizio della perquisizione, ad opera della polizia giudiziaria operante, del presente decreto a chi abbia l’attuale disponibilità dei luoghi suddetti o, in assenza, alle persone indicate nel comma 2 dell’art. 250 del c.p.p., con avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 del c.p.p.;
Delega
per l’esecuzione di questo provvedimento gli Ufficiali di polizia giudiziaria del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) della Guardia di Finanza di Roma, con facoltà di subdelega.
1° marzo 2017
Le parole sono tante, tutte chiare e precise, ma da nessuna parte c'è riportato un minimo riferimento all'ipotesi di reato per il quale la Commissione emana il Decreto di Sequestro . Secondo l’articolo 253 del codice di procedura penale (oggetto e formalità del sequestro), il sequestro è disposto con decreto motivato e il presupposto indispensabile per l’adozione di qualunque forma di sequestro è il "fumus commissi delicti" , cioè la probabilità di effettiva consumazione del reato.
Orbene, se non è citato il Crimine, non viene menzionato il Reato, non vengono citate le Norme infrante, ma il tutto ha solo funzione conoscitiva e di valutazione , perchè è stata la Commissione a disporre un Sequestro che nessun membro della Magistratura demandato alle indagini, aveva ritenuto di poter emanare ??

La risposta è semplice e ce l'ha fornita quel membro della Commissione stessa in una intervista che, testualmente grida ..

"Noi abbiamo dovuto fare quello che i Giudici non POTEVANO fare" ....


C'è bisogno di dire altro ? Non credo ......





                  

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