Prendo lo spunto da questa nota inserita sul Sole 24 Ore per
chiedermi :
Ha veramente poteri
giudiziari la Commissione Antimafia ?
La prima cosa su cui mi
sono dovuto dare una "rinfrescatina" mentale è su come sia stato strutturato il
Sistema Politico Italiano .
Il sistema politico
italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al
Parlamento, al governo spetta il potere esecutivo, mentre la magistratura, indipendente dall'esecutivo e dal potere
legislativo, esercita invece il potere giudiziario, con il presidente della
Repubblica che è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l'unità.
Dal che desumo sia la “Separazione dei Poteri” dello Stato , il punto cardine dell’intera struttura
democratica che attualmente ci organizza e tutela.
La separazione (o divisione) dei poteri è uno dei principi più
antichi, condivisi e fondamentali dello stato di diritto. Consiste
nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello
Stato — legislazione, amministrazione e giurisdizione — e nell'attribuzione
delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi
di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri.
Tre Poteri ben distinti
. Vado ad esaminare il Potere Giudiziario .
Il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura che
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I
magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale , che
amministrano in nome del popolo. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha
compiti di autogoverno della Magistratura, sottraendola del tutto dal controllo
del Ministro della giustizia in quanto organo del Potere Esecutivo .
A questo punto vado a
chiedermi : Possono i Magistrati essere appartenenti ed iscritti a
Partiti Politici ? Mi risponde chiaramente
la
SENTENZA N. 224 ANNO
2009 della Corte Costituzionale :
Deve riconoscersi – e non sono possibili dubbi in proposito –
che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad
ogni altro cittadino e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere
un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al
riguardo.
Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la
qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per
l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981).
Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai
magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della
parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una
posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di
speciali doveri.
I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo
comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e
tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto
esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da
osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente
dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità.
Proprio in questa prospettiva, nel bilanciamento tra la
libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 49 Cost., e l'esigenza di
assicurare la terzietà dei magistrati ed anche l'immagine di estraneità agli
interessi dei partiti che si contendono il campo, l'art. 98, terzo comma, Cost.
ha demandato al legislatore ordinario la facoltà di stabilire «limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati» (nonché per le altre
categorie di funzionari pubblici ivi contemplate: «i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero»).
La Costituzione, quindi, se non impone, tuttavia consente che
il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e
dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai
partiti politici per i magistrati: quindi, per rafforzare la garanzia della
loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che
l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati
ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni.
A questo punto sono
obbligato a riesaminare la composizione della Commissione Antimafia che , mi
dicono, stia avvalendosi dei suoi poteri “Giudiziari” :
Angelo Attaguile (Lega-Aut) Dorina Bianchi (Pdl) Rosy Bindi
(Pd) Luisa Bossa (Pd) Mara Carfagna (Pdl) Marco Di lello (PSI-Misto) Vincenza
Bruno Bossio (Pd) Fabiana Dadone (M5S) Francesco D'Uva (M5S) Davide Faraone
(Pd) Claudio Fava (Sel) Laura Garavini (Pd) Antonio Leone (Pdl) Ernesto Magorno
(Pd) Massimiliano Manfredi (Pd) Davide Mattiello (Pd) Alessandro Naccarato (Pd)
Riccardo Nuti (M5S) Pina Picierno (Pd) Carlo Sarro (Pdl) Giulia Sarti (M5S)
Rosanna Scopelliti (Pdl) Marcello Taglialatela (Fdi) Andrea Vecchio (Sc) Paolo
Vitelli (Sc) SENATO
Donatella Albano (Pd)
Giovanni Bilardi (Gal) Anna Bonfrisco (Pdl) Donato Bruno (Pdl) Enrico Buemi
(Aut-Psi-Maie) Elisa Bulgarelli (M5S) Rosaria Capacchione (Pd) Peppe De
Cristofaro (Sel) Salvatore Di Maggio (Sc) Stefano Esposito (Pd) Claudio Fazzone
(Pdl) Luigi Gaetti (M5S) Mario Giarrusso (M5S) Carlo Giovanardi (Pdl) Miguel
Gotor (Pd) Giuseppe Lumia (Pd) Corradino Mineo (Pd) Franco Mirabelli (Pd)
Francesco Molinari (M5S) Claudio Moscardelli (Pd) Luigi Perrone (Pdl) Lucrezia
Ricchiuti (Pd) Salvatore Torrisi (Pdl) Stefano Vaccari (Pd) Raffaele Volpi
(LN-Aut) .
Sembrerebbe a chi
scrive, che le sigle apposte affianco a ciascun nome dei membri della
Commissione Antimafia, non facciano specifico riferimento alle loro provincia
di nascita e/o residenza ma, tutto lo lascerebbe presupporre, a dei Partiti
Politici a cui , ciascun membro di “Funzione
Legislativa” sarebbe regolarmente iscritto . Ma allora, se stanno così le cose,
forse un Organo composto da Esponenti Politici non può, ai sensi del dettato
della nostra Costituzione, operare nell'ambito del potere Giudiziario , o
sbaglio ?
Oppure sbaglia la
Costituzione ?
Ora vado ad esaminare
quale siano i suoi effettivi poteri ai sensi della legge istitutiva
4 agosto 2008, n. 132. :
1. Poteri di verifica di attuazione normativa
2. Poteri di inchiesta sulle organizzazioni criminali nazionali e
internazionali
3. Poteri di inchiesta sui rapporti tra mafia e politica
4. Poteri di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel sistema economico
5. Poteri di inchiesta sui patrimoni illeciti e sul riciclaggio
6. Poteri di verifica dell'adeguatezza degli apparati di contrasto alle
mafie
7. Potere di riferire al Parlamento
Da questo elenco estrapolo l’elenco dei Poteri di Inchiesta perché tra quelli cercherò se gli elementi del Potere Giudiziario le siano o no stati conferiti a dispetto della Costituzione .
2. Poteri di inchiesta sulle organizzazioni criminali nazionali e internazionali
l'accertamento
e la valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni
del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle
istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti
nelle regioni diverse da quelle di
tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo
dell'economia produttiva, nonché ai
processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni
criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro
la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la
sicurezza dello Stato, con particolare attenzione alla promozione e allo
sfruttamento dei flussi migratori illegali. A questo fine, si affida alla
Commissione il compito di approfondire la conoscenza delle caratteristiche
economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle
organizzazioni criminali.
3. Poteri di inchiesta sui rapporti tra mafia e politica
l'indagine
sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel
territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla
selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive,
sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici,
hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; il monitoraggio sui
tentativi di condizionamento e di infiltrazione
mafiosa negli enti locali e la proposta
di misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando
l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riferimento anche alla
normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la
rimozione degli amministratori locali.
4. Poteri di inchiesta sulle infiltrazioni
mafiose nel sistema economico
accertamento
delle modalità di difesa del sistema degli
appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, delle forme di
accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei
proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali; la verifica dell'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle
attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con
particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa
privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema
creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria,
statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema
delle imprese.
5. Poteri di inchiesta sui patrimoni
illeciti e sul riciclaggio
verifica
della congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle
varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e
dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento
della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione
alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa; la verifica
dell'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative,
formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute
necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e
alla cooperazione giudiziaria; la verifica dell'adeguatezza delle norme sulla
confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e la proposta di misure
al fine di renderle più efficaci.
Appare palese che in nessuno dei poteri delegati alla Commissione possano trovarsi elementi atti a conferirle “Potere Giudiziario” .
Anche il Potere di Indagine si delinea più consono a valutare
elementi acquisiti da altri che ad operare essa stessa “sul campo” per acquisirne
direttamente e valutarne il prosieguo . In conformità all'Obbligo dell’Azione
Penale, qualora la Commissione non decidesse in prima istanza di passare quanto
scoperto e/o acquisito alla Magistratura ed invece la Magistratura ritenesse
che gli elementi acquisiti potevano “ex post” essere fonte di “Azione Penale”
si creerebbe un pesante conflitto Istituzionale con la possibilità di un
lacerante strappo tra organi dello Stato . Ricordo infine che gli Organi di Polizia Giudiziaria
individuano una ipotesi di reato e, sulla scorta di quanto
emerso, sottopongono al Magistrato la Richiesta di un Sequestro . E’ il Potere Giudiziario che Giudica in piena autonomia , non
certo Organi di diretto riferimento a Partici Politici .
La Magistratura valuta le ipotesi di Reato e poi dispone il sequestro , non dispone il sequestro "sperando" di trovare un Reato .
Ed inoltre ...
Come è possibile che si operi un Sequestro disposto da esponenti politici, senza che , ne Organi Ispettivi dello Stato, ne Organi Giudiziari, abbiano autonomamente valutato quanto di loro competenza ne rilevato ipotesi di Reato .
Se l'azione della Commissione è stata determinata dall'esame di carte processuali e dichiarazioni di testi, perché l'atto di sequestro non lo ha disposto , come era possibile e lecito , il Magistrato stesso in sede processuale ?
Ed inoltre ...
Come è possibile che si operi un Sequestro disposto da esponenti politici, senza che , ne Organi Ispettivi dello Stato, ne Organi Giudiziari, abbiano autonomamente valutato quanto di loro competenza ne rilevato ipotesi di Reato .
Se l'azione della Commissione è stata determinata dall'esame di carte processuali e dichiarazioni di testi, perché l'atto di sequestro non lo ha disposto , come era possibile e lecito , il Magistrato stesso in sede processuale ?
Da quando in Italia è possibile per i Politici sostituire la Magistratura ?
In forza del principio di reciprocità dobbiamo quindi attenderci che, prima o poi, sia la Magistratura a sostituire il Potere Politico ?
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