mercoledì 8 marzo 2017




                              Prendo lo spunto da questa nota inserita sul Sole 24 Ore per chiedermi :

      Ha veramente poteri giudiziari la Commissione Antimafia ?


La prima cosa su cui mi sono dovuto dare una "rinfrescatina" mentale è su come sia stato strutturato il Sistema Politico Italiano .

Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al Parlamento, al governo spetta il potere esecutivo, mentre la magistratura, indipendente dall'esecutivo e dal potere legislativo, esercita invece il potere giudiziario, con il presidente della Repubblica che è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l'unità.
Dal che desumo sia la “Separazione dei Poteri” dello Stato ,  il punto cardine dell’intera struttura democratica che attualmente ci organizza e tutela.
La separazione (o divisione) dei poteri è uno dei principi più antichi, condivisi e fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello Stato — legislazione, amministrazione e giurisdizione — e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri.
Tre Poteri ben distinti . Vado ad esaminare il Potere Giudiziario .
Il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura che costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale , che amministrano in nome del popolo. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha compiti di autogoverno della Magistratura, sottraendola del tutto dal controllo del Ministro della giustizia in quanto organo del Potere Esecutivo .

A questo punto vado a chiedermi : Possono i Magistrati essere appartenenti ed iscritti a Partiti Politici ?  Mi risponde chiaramente la

                               SENTENZA N. 224 ANNO 2009 della Corte Costituzionale :
Deve riconoscersi – e non sono possibili dubbi in proposito – che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo.
Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981).
Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri.
I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità.
Proprio in questa prospettiva, nel bilanciamento tra la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 49 Cost., e l'esigenza di assicurare la terzietà dei magistrati ed anche l'immagine di estraneità agli interessi dei partiti che si contendono il campo, l'art. 98, terzo comma, Cost. ha demandato al legislatore ordinario la facoltà di stabilire «limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati» (nonché per le altre categorie di funzionari pubblici ivi contemplate: «i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero»).
La Costituzione, quindi, se non impone, tuttavia consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati: quindi, per rafforzare la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni.


A questo punto sono obbligato a riesaminare la composizione della Commissione Antimafia che , mi dicono, stia avvalendosi dei suoi poteri “Giudiziari” :

Angelo Attaguile (Lega-Aut) Dorina Bianchi (Pdl) Rosy Bindi (Pd) Luisa Bossa (Pd) Mara Carfagna (Pdl) Marco Di lello (PSI-Misto) Vincenza Bruno Bossio (Pd) Fabiana Dadone (M5S) Francesco D'Uva (M5S) Davide Faraone (Pd) Claudio Fava (Sel) Laura Garavini (Pd) Antonio Leone (Pdl) Ernesto Magorno (Pd) Massimiliano Manfredi (Pd) Davide Mattiello (Pd) Alessandro Naccarato (Pd) Riccardo Nuti (M5S) Pina Picierno (Pd) Carlo Sarro (Pdl) Giulia Sarti (M5S) Rosanna Scopelliti (Pdl) Marcello Taglialatela (Fdi) Andrea Vecchio (Sc) Paolo Vitelli (Sc) SENATO 
 Donatella Albano (Pd) Giovanni Bilardi (Gal) Anna Bonfrisco (Pdl) Donato Bruno (Pdl) Enrico Buemi (Aut-Psi-Maie) Elisa Bulgarelli (M5S) Rosaria Capacchione (Pd) Peppe De Cristofaro (Sel) Salvatore Di Maggio (Sc) Stefano Esposito (Pd) Claudio Fazzone (Pdl) Luigi Gaetti (M5S) Mario Giarrusso (M5S) Carlo Giovanardi (Pdl) Miguel Gotor (Pd) Giuseppe Lumia (Pd) Corradino Mineo (Pd) Franco Mirabelli (Pd) Francesco Molinari (M5S) Claudio Moscardelli (Pd) Luigi Perrone (Pdl) Lucrezia Ricchiuti (Pd) Salvatore Torrisi (Pdl) Stefano Vaccari (Pd) Raffaele Volpi (LN-Aut)  .

Sembrerebbe a chi scrive, che le sigle apposte affianco a ciascun nome dei membri della Commissione Antimafia, non facciano specifico riferimento alle loro provincia di nascita e/o residenza ma, tutto lo lascerebbe presupporre, a dei Partiti Politici  a cui , ciascun membro di “Funzione Legislativa” sarebbe regolarmente iscritto . Ma allora, se stanno così le cose, forse un Organo composto da Esponenti Politici non può, ai sensi del dettato della nostra Costituzione, operare nell'ambito del potere Giudiziario , o sbaglio ?

Oppure sbaglia la Costituzione ?

Ora vado ad esaminare quale siano i suoi effettivi poteri ai sensi della legge istitutiva
                                                         4 agosto 2008, n. 132.  :



1.      Poteri di verifica di attuazione normativa
2.      Poteri di inchiesta sulle organizzazioni criminali nazionali e internazionali
3.      Poteri di inchiesta sui rapporti tra mafia e politica
4.      Poteri di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel sistema economico
5.      Poteri di inchiesta sui patrimoni illeciti e sul riciclaggio
6.      Poteri di verifica dell'adeguatezza degli apparati di contrasto alle mafie
7.      Potere di riferire al Parlamento


Da questo elenco estrapolo l’elenco dei Poteri  di Inchiesta perché tra quelli cercherò se gli elementi del Potere Giudiziario le siano o no stati conferiti a dispetto della Costituzione .

2.         Poteri di inchiesta sulle organizzazioni criminali nazionali e internazionali

l'accertamento e la valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare attenzione alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali. A questo fine, si affida alla Commissione il compito di approfondire la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali.


3.         Poteri di inchiesta sui rapporti tra mafia e politica

l'indagine sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e la proposta di misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riferimento anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.


4.         Poteri di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel sistema economico

accertamento delle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, delle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali; la verifica dell'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.


5.         Poteri di inchiesta sui patrimoni illeciti e sul riciclaggio
verifica della congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa; la verifica dell'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; la verifica dell'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e la proposta di misure al fine di renderle più efficaci.




Appare palese che in nessuno dei poteri delegati alla Commissione possano trovarsi elementi atti a conferirle “Potere Giudiziario” .

Anche il Potere di Indagine si delinea più consono a valutare elementi acquisiti da altri che ad operare essa stessa “sul campo” per acquisirne direttamente e valutarne il prosieguo . In conformità all'Obbligo dell’Azione Penale, qualora la Commissione non decidesse in prima istanza di passare quanto scoperto e/o acquisito alla Magistratura ed invece la Magistratura ritenesse che gli elementi acquisiti potevano “ex post” essere fonte di “Azione Penale” si creerebbe un pesante conflitto Istituzionale con la possibilità di un lacerante strappo tra organi dello Stato . Ricordo infine che gli Organi di Polizia Giudiziaria individuano una ipotesi di reato e,  sulla scorta di   quanto emerso, sottopongono al Magistrato la Richiesta di un Sequestro . E’ il Potere Giudiziario che Giudica in piena autonomia , non certo Organi di diretto riferimento a Partici Politici .  

La Magistratura valuta le ipotesi di Reato e poi dispone il sequestro , non dispone il sequestro "sperando" di trovare un Reato .
Ed inoltre ... 
Come è possibile che si operi un Sequestro disposto da esponenti politici, senza che , ne Organi Ispettivi dello Stato, ne Organi Giudiziari, abbiano autonomamente valutato quanto di loro competenza ne rilevato ipotesi di Reato .
Se l'azione della Commissione è stata determinata dall'esame di carte processuali e dichiarazioni di testi, perché l'atto di sequestro non lo ha disposto , come era possibile e lecito , il Magistrato stesso in sede processuale ?


Da quando in Italia è possibile per i Politici sostituire la Magistratura ?  

In forza del principio di reciprocità dobbiamo quindi attenderci che, prima o poi, sia la Magistratura a sostituire il  Potere Politico ?




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